Art. 118 — (L) Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Testo vigente dal 27 febbraio 2007, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva