Art. 1292 c.nav.
Antiche concessioni di pesca
[1]I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una indennita'.
[2]I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiarano l'estinzione o la decadenza sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni.
[3]Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva