Art. 1295 c.nav.
Trasporto per conto proprio
La nave provvista del certificato provvisorio di cui all'articolo 1286 puo' essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato medesimo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva