Art. 1308 c.nav.Clausole di esonero da responsabilita'

Le clausole di esonero da responsabilita' e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita' si e' avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1308 · fonte su Normattiva