Art. 131 c.nav.
Personale addetto ai servizi dei porti
[1]Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
- 1)i lavoratori portuali;
- 2)i barcaioli.
[2]Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva