Art. 1313 c.nav. — Privilegi
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice medesimo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva