Art. 1318 c.nav. — Liquidazione delle avarie comuni
[1]Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del codice si applica l'articolo 568 secondo comma del codice di commercio.
[2]I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva