Art. 1318 c.nav.Liquidazione delle avarie comuni

[1]Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del codice si applica l'articolo 568 secondo comma del codice di commercio.

[2]I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1318 · fonte su Normattiva