Art. 568 c.nav.
Ufficio competente
[1]La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale e' tenuto il registro delle navi in costruzione.
[2]Tuttavia per le navi maggiori la pubblicita' puo' essere richiesta alle autorita' indicate nell'articolo 251.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva