Art. 1319 c.nav.
Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva