Art. 1322 c.nav. — Cause di autorizzazione alla vendita di nave
[1]Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
[2]Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.
[3]L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva