Art. 1320 c.nav. — Espropriazione iniziata di nave
[1]Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
[2]L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva