Art. 1328 c.nav. — Applicazione delle norme del codice
Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva