Art. 130 codice dei beni culturali — Disposizioni regolamentari precedenti
Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva