Art. 133 c.nav. — Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
[1]Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.
[2]I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado.
[3]Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela.
[4]Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.
[5]I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni.
[6]Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonche' la re iscrizione nei medesimi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva