Art. 135 c.nav.
Assunzione all'estero
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva