Art. 149 c.nav.
Abilitazione delle navi alla navigazione
[1]Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.
[2]A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva