Art. 157 c.nav. — Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro
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[1](Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalita' del proprietario).
[2]Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o, all'estero, all'autorita' consolare.
[3]L'autorita' che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
[4]Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo precedente.
[5]Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave. Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.
[6]Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della perdita della cittadinanza italiana.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva