Art. 164 c.nav.
Condizioni di navigabilita'
[1]La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilita', convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale e' destinata.
[2]Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
- a)struttura degli scafi e sistemazione interna;
- b)galleggiabilita', stabilita' e linea di massimo carico;
- c)organi di propulsione e di governo;
- d)condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi degli equipaggi.
[3]Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonche' quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.
[4]Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche' quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi' disciplinati i servizi di bordo.
[5]L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni e' fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva