Art. 167 c.nav.
Classificazione delle navi
[1]Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.
[2]Tali leggi e regolamenti determinano altresi' le categorie di navi per le quali la classificazione e' obbligatoria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva