Art. 180 c.nav.
Verifiche ed ispezioni
[1]((Il comandante del porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.))
[2]Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Testo vigente dal 2 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva