Art. 218 c.nav.Pesca con navi da diporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

Alle navi da diporto e' consentito l'esercizio della pesca, purche' non a scopo di lucro, con le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art218 · fonte su Normattiva