Art. 225 c.nav.
Concessione di servizi
[1]I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.
[2]E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
[3]I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
[4]Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva