Art. 229 c.nav.
Tariffe
[1]Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita' dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
[2]In caso di contravvenzione l'autorizzazione puo' essere revocata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva