Art. 234 c.nav.
Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione
[1]Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione e' tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento.
[2]Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna e' tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva