Art. 235 c.nav.
Controllo tecnico sulle costruzioni
[1]Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e' esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalita' stabilite da leggi e regolamenti.
[2]Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna e' esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva