Art. 250 c.nav.
Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' delle navi
[1]Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalita'; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
[2]Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva