Art. 257 c.nav.
Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
[1]Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.
[2]In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva