Art. 26 c.nav.
Navi e galleggianti addetti al servizio urbano
[1]Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.
[2]I conflitti di competenza fra l'autorita' marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva