Art. 260 c.nav.
Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie
[1]Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la meta' del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati.
[2]I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva