Art. 262 c.nav.
Ipoteca della nave
La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non puo' essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva