Art. 267 c.nav. — Designazione di rappresentante
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva