Art. 266 c.nav. — Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna
Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva