Art. 268 c.nav.
Forma della dichiarazione
La dichiarazione di armatore e' fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva