Art. 284 c.nav.Effetti della mancanza di pubblicita'

[1]In mancanza della pubblicita' prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.

[2]Le successive variazioni e lo scioglimento della societa', fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

[3]In mancanza della pubblicita' prescritta nell'articolo 282, il gerente e' personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art284 · fonte su Normattiva