Art. 2347 c.c. — Indivisibilita' delle azioni
[1]Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.
[2]Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
[3]I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva