Art. 285 c.nav.Ripartizione degli utili e delle perdite

[1]Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della societa' di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali.

[2]Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della societa' possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprieta' della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art285 · fonte su Normattiva