Art. 5
[1]prodotti in forma associata (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi:
- a)le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
- b)le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
- c)le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
- d)si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
- a)che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
- b)che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
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