Art. 293 c.nav.
Sostituzione del comandante in corso di navigazione
[1]In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
[2]Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva