Art. 296 c.nav.
Atti di stato civile e testamenti
Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell'articolo 611 del codice civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva