Art. 298 c.nav.
Comando della nave in navigazione
Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficolta'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva