Art. 301 c.nav.
Riduzione delle razioni di viveri
Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e' possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva