Art. 31 c.nav.
Limiti del demanio marittimo
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva