Art. 316 c.nav.
Formazione dell'equipaggio
[1]L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.
[2]Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva