Art. 318 c.nav. — Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio
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[1]L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti del Regno deve essere interamente composto da cittadini italiani.
[2]Il ministro per le comunicazioni, in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva