Art. 32 c.nav.
Delimitazione di zone del demanio marittimo
[1]Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.
[2]((Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo.
[3]In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo da' atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.
[4]Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione puo' annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.
[5]In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze.
[6]Nelle controversie innanzi alle autorita' giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze)).
Testo vigente dal 15 settembre 1954, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva