Art. 326 c.nav.Durata del contratto a tempo determinato e di quello per piu' viaggi

[1]Il contratto a tempo determinato e quello per piu' viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

[2]Se, in forza di piu' contratti a viaggio, o di piu' contratti a tempo determinato, ovvero di piu' contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

[3]Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art326 · fonte su Normattiva