Sentenza n. 80/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 325Codice della navigazione
- art. 326Codice della navigazione
- art. 2legge 230/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato), e degli artt. 325 e 326 del codice
della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993
dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Penazzi
Vanni e la S.E.R.S. s.r.l., iscritta al n. 340 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Penazzi Vanni e della S.E.R.S.
s.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Roberto Muggia per Penazzi Vanni, l'avv. Sergio
Medina per la S.E.R.S. s.r.l. e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Ravenna - sezione lavoro - nel corso del
giudizio di appello promosso da un lavoratore marittimo avverso la
sentenza del pretore di Ravenna che ne aveva respinto la domanda di
declaratoria d'illegittimità del licenziamento disposto nei suoi
confronti, con ordinanza del 15 aprile 1993 (R.O. n. 340/1993), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 - "in riferimento
agli artt. 325 e 326 cod. nav." - nella parte in cui non prevede la
sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo
determinato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Il collegio remittente, premesso di avere già impugnato, con
ordinanza del 28 maggio 1992, la citata norma innanzi alla Corte
costituzionale, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la
relativa questione per difetto di valutazione della rilevanza della
stessa nella fattispecie concreta (ord. n. 21 del 1993), ha precisato
che il Sig. Vanni Penazzi aveva impugnato innanzi al pretore di
Ravenna, tra l'altro, il licenziamento intimatogli dalla S.e.r.s.
S.r.l.
A sostegno della propria domanda, il Penazzi aveva dedotto di
essere stato assunto con convenzione di arruolamento in data 26
ottobre 1990 con mansioni di marinaio per la durata di giorni sette e
che, allo spirare di tale termine, il rapporto era proseguito senza
ulteriore convenzione fino al 28 novembre 1990, quando era stato
sbarcato per "pretesa" fine del contratto per essere poi reimbarcato
il 1 dicembre 1990, questa volta a tempo indeterminato; era stato,
poi, nuovamente sbarcato il 27 dicembre 1990 per risoluzione del
rapporto in periodo di prova. Il primo rapporto di arruolamento si
sarebbe trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, con la
conseguenza che si sarebbe instaurato tra l'attore e la S.e.r.s. un
unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, divenuto definitivo anteriormente al 27 dicembre 1990.
La disciplina dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 230,
secondo il giudice a quo, non sarebbe applicabile al rapporto di
lavoro di arruolamento a tempo determinato, poiché l'art. 326 cod.
nav. detta al riguardo una disciplina speciale, in base alla quale la
conversione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato
si ha solo quando venga superato il termine di un anno di servizio
alle dipendenze dello stesso armatore. Tale disciplina è tuttora
vigente, avendo l'art. 1 (recte, articolo unico) della legge 22 marzo
1986, n. 84 esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n. 230 del
1962 ai soli rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea e non
anche a quelli relativi alla navigazione marittima.
Una disciplina differenziata del lavoro marittimo "può apparire,
in linea generale, ragionevole, in quanto le esigenze di questo si
presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre", ma non lo
è in ordine alla durata del rapporto di lavoro e in particolare al
caso in cui il rapporto prosegua dopo la scadenza del termine
contrattualmente fissato.
Il giudice a quo ravvisa, in tale ipotesi, una violazione del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tanto più evidente
dopo la ricordata modificazione legislativa concernente i rapporti di
lavoro relativi alla navigazione aerea.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Sotto il primo profilo, l'Avvocatura generale dello Stato ha
eccepito la mancanza di ogni motivazione in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione, avendo il giudice a quo affermato, da
un lato, che le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse
da quelle del lavoro terrestre, giustificando, così, una diversa
disciplina; dall'altro, che tale diversa disciplina sarebbe
ingiustificata ove il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza
del termine contrattualmente fissato.
La questione, comunque, secondo l'Avvocatura generale dello Stato,
sarebbe infondata nel merito, giustificando la specialità del
rapporto di lavoro marittimo la particolare disciplina dettata al
riguardo dal codice della navigazione e la deroga a quella generale.
3. - Si sono costituite anche le parti private del giudizio a quo,
associandosi il marittimo alla richiesta di declaratoria
d'illegittimità costituzionale formulata dal giudice remittente,
sulla base dell'affermata "sostanziale omogeneità delle situazioni
afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici" che impone
l'uniformità delle discipline nella mancanza di fondate ragioni per
differenziarle.
L'armatore ha concluso, di contro, per la inammissibilità o la
infondatezza della questione.
Sotto il primo profilo ha osservato che la legge n. 230 del 1962
è estranea alla fattispecie in discussione, che è disciplinata da
diverse disposizioni, e che quella richiesta alla Corte è una
pronuncia additiva, non rientrante nei suoi poteri. Nel merito, ha
dedotto che le particolarità del rapporto di lavoro marittimo sono
tali da giustificare la diversità della disciplina speciale dettata
dal codice della navigazione, che non deroga al principio generale
del "favor" per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, mentre per il lavoro marittimo la legge pone
obiettivamente al contratto a tempo determinato il limite temporale
di un anno, oltre il quale il rapporto si considera a tempo
indeterminato, per il lavoro terrestre è il semplice superamento del
termine contrattualmente previsto che provoca la trasformazione del
rapporto.
Neppure sussisterebbe violazione del principio di uguaglianza in
conseguenza dell'inserimento del contratto di c.d. lavoro aereo
(rectius del personale di volo) - stabilito dall'art. unico della
legge 22 marzo 1986, n. 84 - nella disciplina della legge n. 230 del
1962.
Nell'imminenza della udienza le parti private hanno depositato
memorie, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte consiste nello
stabilire se l'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n.
230, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti
di lavoro marittimo a tempo determinato, e gli artt. 325 e 326 cod.
nav., cui il tribunale di Ravenna riferisce pure la censura,
contrastino con l'art. 3 della Costituzione, non essendo giustificata
la differente e meno favorevole disciplina dettata al riguardo per il
lavoratore marittimo dalle citate norme del codice della navigazione.
Il problema attiene, invero, ad una fattispecie di prestazione di
lavoro subordinato a bordo di nave, la cui disciplina è contenuta,
sul presupposto dell'art. 325, nell'art. 326 cod. nav., trattandosi
di rapporto di lavoro in materia di navigazione (art. 1 cod. nav.).
L'art. 325 cod. nav. distingue, quanto alla durata, i tipi di
contratto di arruolamento: a) a viaggio; b) a tempo determinato; c) a
tempo indeterminato. L'art. 326, primo comma, specifica che il
contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono
essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono
stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo
indeterminato.
Se, in forza di più contratti a viaggio o di più contratti a
tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno o dell'altro
tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze
dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto
di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a
tempo indeterminato (art. 326, secondo comma, c. nav.).
La prestazione del marittimo a bordo è considerata ininterrotta
quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del
contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta
giorni (terzo comma, norma cit.).
2. - La disciplina del contratto a tempo determinato nel lavoro
comune è posta dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, abrogativa, tra
l'altro, dell'art. 2097 c. civ., il quale regolava la durata del
rapporto di lavoro.
L'art. 1, primo comma, della legge n. 230 fissa il principio,
secondo il quale il contratto di lavoro si presume a tempo
indeterminato, salvo particolari eccezioni specificamente individuate
e regolate nel secondo comma dello stesso articolo.
Essendo il tipo legale costituito dal rapporto a tempo
indeterminato, la relativa durata si determina non sulla base di una
scadenza predeterminata, ma col verificarsi della causa estintiva,
prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Si realizza
così una misura temporale considerata idonea a soddisfare
l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto, non
disgiunto da quello del datore di lavoro a fruire di una attività
che si esplica con maggiore (e proficua) inerenza all'azienda. Per
questo, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è considerato
con favore dal legislatore, mentre quello a tempo determinato è
consentito in casi peculiari, normativamente individuati, in cui la
prestazione a termine è coerente con particolari caratteristiche
delle attività, alle quali si confà la limitazione della durata;
deve, inoltre, sussistere l'accordo scritto delle parti.
Nelle dette ipotesi, specificamente delineate, ricorrono elementi
obiettivi che escludono che la durata limitata possa concretare una
elusione fraudolenta della legge, che fissa nel contratto a tempo
indeterminato la figura legale tipica della prestazione di lavoro
subordinato.
La disciplina posta dalla legge n. 230 del 1962 si caratterizza,
dunque, per il particolare rigore di cui è circondata l'eventuale
proroga del contratto a tempo determinato: eccezionalità del
prolungamento, limitata ad una sola volta; consenso del lavoratore;
durata non superiore a quella del contratto iniziale; convertibilità
retroattiva in contratto a tempo indeterminato con decorrenza sin
dalla prima assunzione o, in caso di riassunzione a termine, entro un
periodo dato; onere della prova a carico del datore di lavoro
dell'esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione
del termine che la proroga di esso (artt. 2 e 3, legge n. 230 cit.).
3. - Obbietta in limine la difesa dell'armatore, l'altra parte del
rapporto di lavoro, che l'esistenza di una connaturale difficoltà di
predeterminare la durata del viaggio o della navigazione o del
servizio è la ragione principale della diversa normativa tra lavoro
comune e lavoro marittimo a bordo, conseguenza di una obiettiva non
identità di figure e, quindi, di carattere strutturale e propria
dell'oggetto e delle modalità di quel lavoro.
È da rilevare che gli indicati, diversi tipi di contratto di
arruolamento previsti dall'art. 325 cod. nav. consentono
l'inquadramento agevole delle varie fattispecie, da essi
cronologicamente definite, negli schemi del contratto a tempo
determinato e indeterminato, a seconda che sussista o non
l'indicazione del termine della prestazione di lavoro, mentre
nell'arruolamento a viaggio la stessa definizione del "viaggio",
contenuta nel terzo comma dell'art. 325, reca in sé la indicazione
indiretta del tempo in cui il rapporto è destinato ad esplicarsi.
Così, vengono a ricondursi i tipi di arruolamento previsti dal
codice della navigazione alle due predette categorie fondamentali di
diritto comune; né la disciplina specifica posta dall'art. 341 cod.
nav., nel caso di scadenza del termine del contratto in corso di
viaggio, altera questa identificazione dei tipi, dato che essa
concerne ipotesi di proroga e non di trasformazione del rapporto.
4. - Per la completezza di siffatto inquadramento e per
riaffermare la riconduzione del rapporto di arruolamento agli schemi
generali, è da esaminare un'osservazione dell'Avvocatura generale
dello Stato, intesa ad affermare la profonda diversità del rapporto
di arruolamento rispetto a quello del lavoro comune. Riferendosi alla
ipotesi, ora esaminata, dell'arruolamento a termine (correlato alla
durata del viaggio), ove il termine stesso venga ad essere superato
per il mancato compimento del viaggio alla data prevista, osserva
l'Avvocatura che la fattispecie non si trasforma in rapporto a tempo
indeterminato e l'armatore non può disfarsi del marittimo imbarcato
alla scadenza e che esso inoltre ha bisogno della prestazione
lavorativa per la parte residua del viaggio.
In queste peculiari ragioni starebbe la base e la giustificazione
della specialità della disciplina.
È da osservare che il codice della navigazione pone espressamente
regole in ordine alla permanenza del marittimo a bordo ed alla
protrazione della sua prestazione di lavoro. Se il termine del
rapporto viene a scadere nel corso del viaggio, il contratto di
arruolamento - e le relative prestazioni a carico delle parti - si
intendono prorogati fino al porto di ultima destinazione (art. 341,
primo e secondo comma, cit.), con particolare previsione anche del
caso di porto di destinazione fuori del territorio della Repubblica
(art. 341, terzo e quarto comma).
Si realizza, così, ad un tempo la detta auspicata esigenza della
presenza del marittimo a bordo e della continuità della sua
prestazione attraverso la proroga del contratto di arruolamento,
espressamente prevista dall'art. 341 cit.. Da tale disciplina, che si
concreta in una norma eccezionale, quanto alla durata del rapporto,
non può trarsi, poi, alcun elemento impeditivo della possibile
trasformazione del rapporto stesso in contratto a tempo indeterminato
in ipotesi diversa da quella della scadenza del termine e del
concorso dei presupposti indicati nell'art. 341 cod. nav., commi
2, 3 e 4.
5. - Nel quadro, così delineato, delle discipline del rapporto a
tempo determinato nel lavoro comune e di quello relativo alla
navigazione marittima, si colloca l'impugnazione della normativa
posta dall'art. 326, sul presupposto dell'art. 325 cod. nav., ad
opera dell'ordinanza del tribunale di Ravenna.
La censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, per
disparità di trattamento del lavoratore marittimo rispetto al
lavoratore comune, richiede la preliminare considerazione se la
disciplina nautica sia giustificata da particolari caratteristiche ed
esigenze del lavoro a bordo della nave, in modo da atteggiarsi come
lo strumento per il loro realizzarsi.
Richiamando le vicende che portarono alla normativa del contratto
di arruolamento a tempo nel codice della navigazione - da valutare,
per l'epoca, normativa avanzata -, nello stabilire il termine
(superiore all'anno di prestazione dell'attività ai fini della
configurazione dell'arruolamento a tempo indeterminato: art. 326 cod.
nav.), influì sicuramente la considerazione delle peculiarità del
lavoro a bordo della nave ed il termine stesso fu valutato come
quello che meglio rispondesse alle esigenze della navigazione e delle
parti del rapporto (cfr. n. 187 della relazione ministeriale al
codice della navigazione).
Questa Corte ha affermato che talune delle peculiarità del lavoro
a bordo hanno perduto progressivamente rilievo per l'avanzamento
della tecnica, accompagnato dall'intensificarsi delle previsioni a
tutela del lavoratore a bordo (cfr. sentt. 31 gennaio 1991, n. 41; 26
marzo 1987, n. 96); che la parità (di trattamento) del lavoratore
marittimo, rispetto a quello comune, va sempre perseguita, salvo che
esistano (e prevalgano) esigenze diverse che giustificano la
differenziazione di tutela; differenziazione che è d'altra parte
attenuata anche dalla contrattazione collettiva. Esigenza di tutela
(ed eventuali ragioni di diversificazione), che è opportuno tenere
presenti nel giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di
funzionamento della disciplina speciale avente priorità rispetto a
quella comune (sent. 25 febbraio 1987, n. 63).
In questa linea, ormai consolidata nella giurisprudenza della
Corte e individuata come criterio per la revisione del codice della
navigazione (cfr. n. 35 del relativo schema e n. 20 della relazione),
è agevole constatare che l'automatica applicazione nel rapporto di
arruolamento a tempo determinato della disciplina del secondo comma
dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, è ostacolata non soltanto
dalle ragioni che inducono tuttora nei casi concreti alla scelta del
tipo di arruolamento a tempo determinato od a viaggio, ma anche dalla
specificità del termine occorrente per la trasformazione in rapporto
a tempo indeterminato, nonché dalle esigenze e dalle finalità del
viaggio e dalla previsione della particolare durata della relativa
interruzione, in caso di riassunzione (art. 326 cod. nav. cit., spec.
ultimo comma).
Inoltre non sono valutabili le interferenze di una automatica
estensione del regime generale posto dalla legge n. 230 sulla
disciplina della "continuità" del rapporto di arruolamento, istituto
sempre di delicata consistenza e applicazione.
La presenza di queste circostanze, accennate soltanto in linea
esemplificativa, rendono necessario il riferimento al legislatore
come al soggetto che - seguendo e completando un indirizzo già
iniziato e perseguito da questa Corte - possa provvedere
adeguatamente alla perequazione della situazione delle diverse
categorie di lavoratori (marittimi e comuni) anche in tema di
contratto a tempo determinato, avute presenti le esigenze della
specificità del rapporto e i necessari raccordi tra la disciplina
specifica della durata e la normativa collegata, in una visione
organica ed approfondita del sistema del codice della navigazione.
6. - Molto limitato rilievo può avere per la questione in esame
la circostanza che il tempo determinato sia espressamente previsto
per talune particolari, e ben delimitate fattispecie di lavoro nel
settore della navigazione aerea (legge 25 marzo 1986, n. 84).
L'apposizione del termine di durata del contratto nelle ipotesi
previste dalla lett. f) dell'art. 1, secondo comma, della legge n.
230 del 1962 - in base alla ora ricordata legge n. 84 del 1986 - non
si riferisce a fattispecie tipiche di lavoro a bordo di aeromobile.
La legge n. 84 prevede assunzioni da parte di "aziende di trasporto
aereo o di aziende esercenti i servizi aeroportuali", "per lo
svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a
bordo ai passeggeri e merci per un periodo massimo complessivo di
sei", e di quattro mesi ecc.
Datore di lavoro può essere, dunque, l'azienda di trasporto aereo
o l'azienda esercente servizi aeroportuali e questa circostanza, di
per sé, separa l'ipotesi in esame dalla prestazione tipica di lavoro
a bordo nell'esercizio della navigazione.
L'oggetto della prestazione stessa può essere, poi, connesso sia
a servizi di terra che di volo, ovvero di "assistenza" a bordo di
passeggeri o di merci; può, dunque, concretarsi in attività da
svolgere a terra e/o a bordo e, non senza coerenza, si è obiettato
che si tratterebbe allora di servizio terrestre-aereo e non di
prestazione di lavoro a bordo dell'aeromobile.
Si può, quindi, affermare conclusivamente che la nuova figura di
contratto a tempo determinato, introdotta dalla legge n. 84 del 1986,
non si inserisce strutturalmente nella disciplina del contratto di
lavoro nautico, non la investe nelle sue esplicazioni tipiche e non
influisce su essa, in modo tale da operarne l'inserzione nell'ambito
della legge n. 230 del 1962.
Ne trae conferma la estraneità delle figure di arruolamento (art.
325 c. nav.), dal sistema della legge n. 230 del 1962. Ne è
confermata del pari la sperequazione del trattamento dei marittimi
arruolati rispetto ai lavoratori comuni quanto al contratto di lavoro
a tempo determinato e - per quello che già si è detto (cfr. n. 5) -
la necessità dell'intervento del legislatore per rendere più
omogenee le relative situazioni, incidendo sulla disciplina attuale
del codice della navigazione.
La questione proposta dal tribunale di Ravenna va, quindi,
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230
(Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e degli
artt. 325 e 326 del codice della navigazione, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte