Art. 33 c.nav.
Ampliamento del demanio marittimo
[1]Quando per necessita' dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprieta' privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione e' fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze.
[2]Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva