Art. 34 c.nav.
Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta ((dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente)), determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale
Testo vigente dal 11 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva