Art. 350 c.nav. — Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto
[1]I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finche' siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.
[2]In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto.
[3]Il comandante puo' ottenere dall'autorita' marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorita' stessa, nella misura e con le modalita' da questa determinate.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva